Euroservizi Uil
Trasparenza
Avviso alla clientela principali norme di trasparenza
Questo avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo IV del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005.
EUROSERVIZI S.r.l.
Via San Crescenziano, n. 25 00199 - Roma
Tel. 06-862263-253 -Fax 06-86226333
Cap soc. € 10.000,00- Cod.fisc.-P.Iva 09354891005
Reg. Impr. di Roma n. 1157657
Iscrizione U.I.C. Albo mediatori creditizi n. 82653
Premesso che:
- Il mediatore creditizio deve essere iscritto all'Albo dei Mediatori creditizi tenuto dalla Banca d'Italia
- Il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
- Il mediatore creditizio non è responsabile degli adempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti da parte della banca o di altri intermediari finanziari; allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari degli adempimenti della clientela
- Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o altri intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente
- Il mediatore creditizio deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza
- Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale
- Il mediatore creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione entro il termine previsto dalla sottoscrizione del contratto di mediazione
Diritti della clientela
Il cliente ha il diritto:
- Di avere a disposizione e di poter asportare copia di questo "avviso" presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico;. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet, è accessibile sul sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio (www.euroserviziuil.it), e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente
- Di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione e fermo restando che la consegna di tali copie non impegna né il mediatore creditizio né il cliente alla conclusione del contratto
- Di ottenere a proprie spese, su personale richiesta, entro e non oltre il termine di 60 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Il mediatore creditizio indica al cliente o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese
- Di recedere dal contratto nei termini stabiliti dal contratto di mediazione
- Di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie
Norme a tutela del cliente
Sono a tutela del cliente:
- L'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione
- L'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo avviso o del foglio informativo relativo al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione
- L'obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del cliente
- Il diritto di recesso entro 7 giorni. la data di stipula del contratto di mediazione
Procedure in caso di controversie
In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporto ad esso connesso, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.